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REGOLAMENTO
per
l'esame professionale superiore di impresaria costruttrice / impresario costruttore 1
del
O5 OTT. 2023
Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:
1 Disposizioni generali
1.1
Scopo dell'esame
Obiettivo dell'esame professionale federale superiore e stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attivita professionale complessa e ehe comporta un elevato grado di responsabilita.
1.2
Profilo professionale
1.21
Campo d'attivita
Gli impresari costruttori dirigono e gestiscono le imprese di costruzioni o i relativi dipartimenti aziendali. Sviluppano le strategie dell'azienda o del dipartimento, pianificando e organizzando in particolare progetti edili complessi. A queste scopo conferiscono i lavori e gli incarichi da eseguire ai quadri responsabili e ad altri collaboratori o funzioni specializzate. Negoziano con clienti, fornitori, subappaltatori e con le autorita. Lavorano nei settori dell'edilizia, del genio civile e delle vie di traffico.
1.22
Principali competenze operative
Gli impresari costruttori sviluppano e verificano costantemente la strategia aziendale. Guidano e gestiscono le finanze aziendali, pianificando investimenti aziendali su infrastruttura e tecnologia.
Gli impresari costruttori stabiliscono obiettivi, condizioni quadro, risorse e misure per quanto riguarda l'organizzazione e l'attua-zione di leggi, prescrizioni e norme di costruzione, della sicurezza sul lavoro e tutela della salute, nonche in materia di protezione dell'ambiente in azienda o nella propria area di responsabilita.
1 In un'ottica di leggibilita e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile e impiegato per ambo i sessi.
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In virtu del loro ruolo dirigenziale, gli impresari costruttori stabiliscono le strategie in materia di personale e dirigono i collaboratori in azienda o nella propria area di responsabilita.
Gli impresari costruttori si informano su quali siano i clienti in linea con l'offerta dell'azienda ed elaborano strategie di acquisizione per raggiungerli. Gestiscono il processo di offerta decidendo quali offerte proporre e a quali condizioni. Offrono consulenza a clienti e altri soggetti coinvolti (architetti, ingegneri, committenti ecc.) su questioni economiche, tecniche ed ecologiche connesse ai progetti di costruzione.
Partendo dalle basi progettuali, gli impresari costruttori elaborano le linee guida concettuali soprattutto di progetti di costruzione complessi al fine di sviluppare diverse varianti per lo svolgimento dei lavori. Stabiliscono il fabbisogno relativo all'inventario aziendale e al materiale da costruzione e organizzano i relativi approvvigionamenti. Supportano e ottimizzano l'elaborazione di piani di esecuzione nei progetti di costruzione complessi. Guidano e controllano in tutta l'azienda l'esecuzione tecnica ed economica dei lavori e dei progetti da parte dei collaboratori incaricati.
Nel loro ruolo di dirigenti di azienda o di dipartimenti aziendali, gli impresari costruttori si presentano in modo professionale, sicuro e convincente. Si distinguono per capacita decisionale, capacita di pensare e agire in modo interconnesso e per determinazione. Nella quotidianita applicano tecniche, metodi e strumenti di lavoro efficaci e gestiscono le proprie risorse con consapevolezza. Sviluppano costantemente le proprie competenze e affrontano i processi di cambiamento con l'apertura e l'agilita necessarie.
1.23 Esercizio della professione
Gli impresari costruttori lavorano in imprese di costruzioni di varie dimensioni in un ambiente professionale ehe presenta delle sfide. Lavorano in prevalenza in ufficio. Sono responsabili dell'orientamento strategico aziendale, della gestione del personale, della gestione delle informazioni e delle conoscenze e della pianificazione di progetti di costruzione e lo fanno in modo convincente grazie a flessibilita, creativita e capacita innovativa. Collaborano con clienti, fornitori, collaboratori e funzioni specializzate, dovendone costantemente bilanciare le diverse esigenze. Nel fare ci6 mantengono sempre la mentalita imprenditoriale e tengono ben presente gli obiettivi aziendali stabiliti. Grazie alla loro capacita di riflessione e comunicazione, al loro saper pensare in modo interconnesso e alle ampie competenze gestionali, sono in grado di agire in modo orientato allo scopo anche in situa-zioni difficili, contribuendo a creare un ambiente di lavoro positivo e una buona cultura aziendale. Piu il mondo professionale si digitalizza e i processi vengono accelerati e automatizzati, piu il contatto umano rimane importante. Nella loro funzione dirigenziale gli impresari costruttori guidano i processi di cambiamento aziendali e fungono da referenti per i loro collaboratori, clienti e fornitori di servizi esterni.
1.24 Contributo della professione alla societa, all'economia, alla natura e alla cultura
Gli impresari costruttori forniscono un contributo importante alla creazione di valore all'interno dell'economia svizzera. Assicurano il rispetto e l'attuazione di prescrizioni ambientali durante l'esecuzione dei lavori. Contribuiscono alla sostenibilita, garantendo un metodo di costruzione rispettoso della natura e delle risorse.
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SSIC
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1.3
Organo responsabile
1. 31
L'organo responsabile e costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
,- SocietäSvizzera degJL-mpresari-Costruttori (SSIC) ····--
' Infra Suisse
1.32 L'organo responsabile e competente per tutta la Svizzera.
2 Organizzazione
2.1
Organismi responsabili
2.11
Per lo sviluppo e la garanzia della qualita, nonche per la preparazione e lo svolgimento degli esami federali, vengono creati i seguenti organismi: a) Commissione centrale b) Commissione d'esame
2.2
Commissione centrale
2.21
La commissione centrale ha funzioni di coordinamento ed e responsabile sia dello sviluppo sia della garanzia della qualita nonche del costante adeguamento degli esami federali alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Si compone di 7 membri. Le regioni linguistiche sono debitamente rappresentate.
1 membri sono:
Societa Svizzera degli Impresari
3 rappresentanti, tra cui il presidente della
1
Costruttori commissione centrale
--------- Infra Suisse
1 rappresentante in qualita di vicepresidente della commissione centrale
, Commissione d'esame
3 di cui un rappresentante ciascuno delle tre
1 regioni linguistiche, tra cui il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame
II mandato dura 4 anni ed e rinnovabile.
2.22
1 rappresentanti delle associazioni vengono eletti dal Comitato centrale della rispettiva organizzazione responsabile; i rappresentanti della commissione d'esame vengono eletti dal
Comitato centrale della SSIC. La commissione centrale e in grado di deliberare se e presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parita di voti e il presidente a decidere.
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SSIC
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2.3
Compiti della commissione centrale
2.31
La commissione centrale: a) emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente; b) provvede costantemente allo sviluppo e alla garanzia della qualita dell'esame federale, in particolare all'aggiornamento del profilo di qualificazione in conformita con le esigenze del mercato del lavoro; c) nomina i membri della commissione d'esame conformemente al punto 2.42; d) stabilisce le tasse d'esame, si occupa della contabilita e approva il preventivo e il consuntivo.
lnoltre, si assume tutti i compiti, le responsabilita e le competenze non esplicitamente attribuiti alla commissione d'esame.
2.32
La commissione centrale pu6 delegare i compiti amministrativi alla segreteria esami FPS della SSIC. Le riunioni della commissione centrale possono svolgersi in videoconferenza.
2.4
Composizione della commissione d'esame
2.41
Tutti i compiti relativi allo svolgimento dell'esame e al rilascio del diploma sono affidati alla commissione d'esame composta da 7-9 rappresentanti delle aziende. Le tre regioni linguistiche devono essere rappresentate come segue:
1 Svizzera tedesca i 3 - 5 rappresentanti r·------
-- Svizzera francese
3 - 4 rappresentanti
Svizzera italiana
1 - 2 rappresentanti
II mandato dura 4 anni ed e rinnovabile.
2.42
II presidente e il vicepresidente della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. Tutti gli altri membri della commissione d'esame vengono eletti dalla commissione centrale.
2.43
La commissione d'esame si auto costituisce. Essa e in grado di deliberare se e presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti.
A parita di voti e il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.
2.5
Compiti della commissione d'esame
2.51
La commissione d'esame: a) stabilisce la data e il luogo d'esame; b) definisce il programma d'esame; c) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso; d) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega; e) decide l'ammissione all'esame e !'eventuale esclusione dallo stesso; f) decide il conferimento del diploma; g) tratta le domande e i ricorsi; h) si occupa della corrispondenza; i) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni; j) rende conto della sua attivita alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
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2.52
La commissione d'esame pu6: a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone; b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.
2.6
Svolgimento non pubblico / Vigilanza
2.61
L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. None pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame pu6 concedere delle deroghe.
2.62
La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.
3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese
3.1
Pubblicazione
3.11
L'esame e pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
3.12
La pubblicazione indica almeno: a) le date d'esame; b) la tassa d'esame; c) l'ufficio d'iscrizione; d) il termine d'iscrizione; e) le modalita di svolgimento dell'esame.
3.2 lscrizione
All'iscrizione devono essere allegati: a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione; c) indicazione dell'indirizzo professionale; d) l'indicazione della lingua d'esame; e) la copia di un documenta d'identita ufficiale con fotografia; f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)2.
3.3
Ammissione
3.31
All'esame e ammesso chi: a) e in possesso di un titolo conseguito mediante d' esame professionale, esame professionale superiore, una scuola universitaria superiore, un'universita o un diploma
SSS e dopo il relative conseguimento pu6 attestare almeno 3 anni di esperienza professionale come conduttore di lavori edili o in una posizione analoga nel settore dell'edilizia principale;
oppure
b) e in possesso di un attestato federale di capacita o di un attestato di maturita liceale e dopo il relativo conseguimento pu6 attestare almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioni, di cui almeno 3 come conduttore di lavori edili o in una posizione analoga nel settore dell'edilizia principale.
E fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 .
2 La base legale e contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la
SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.
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3.32 La deeisione in merito all'ammissione all'esame e eomunieata al eandidato per iseritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La deeisione negativa deve indieare la motivazione e i rimedi giuridiei.
3.4
Spese
3.41
II eandidato versa la tassa d'esame previa eonferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iserizione nel registro dei titolari di diploma nonehe !'eventuale eontributo alle spese per il materiale sono a earieo dei eandidati e vengono riseossi separatamente.
3.42 Ai eandidati ehe, eonformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini preseritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad aleun rimborso.
3.44
La tassa d'esame per i eandidati ripetenti e fissata dalla eommissione eentrale easo per easo, tenendo eonto delle parti d'esame da ripetere.
3.45
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assieurazione durante gli esami sono a earieo dei eandidati.
4 Svolgimento dell'esame
4.1
Convocazione
4. 11
L'esame ha luogo se, dopo la pubblieazione, almeno un eandidato adempie alle eondizioni d'ammissione.
4.12
1 eandidati possono essere esaminati in una delle tre lingue uffieiali: italiano, franeese o tedeseo.
4.13
1 eandidati sono eonvoeati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La eonvoeazione eontiene: a) il programma d'esame eon l'indieazione preeisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili ehe il eandidato e autorizzato ad usare e a portare eon se; b) l'eleneo dei periti.
4.14
Le riehieste di rieusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla eommissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La eommissione (:l'esame adotta le disposizioni neeessarie.
4.2
Ritiro
4.21
1 eandidati possono ritirare la propria iserizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
4.22 Traseorso questo termine, il ritiro deve essere giustifieato da motivi validi. Sono eonsiderati motivi validi: a) maternita; b) paternita; e) malattia e infortunio; d) lutto nella eerehia ristretta; e) servizio militare, eivile o di protezione eivile imprevisto.
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4.23
II candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
4.3
Mancata ammissione ed esclusione
4.31
1c andidati ehe, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
4.32
E escluso dall'esame chi: a) utilizza ausili non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame; c) tenta di ingannare i periti.
4.33
L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. II candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
4.4
Sorveglianza degli esami, periti
4.41
L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici e sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
4.42
La valutazione dei lavori d'esame scritti e effettuata da almeno due periti ehe determinano la nota congiuntamente.
4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
4.44
1 periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito puo aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.
4.5
Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note
4.51
La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona ehe rappresenta la SEFRI e invitata per tempo alla riunione.
4.52
1p arenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonche i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.
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5 Esame
5.1
Parti d'esame
5. 11
L'esame e costituito dalle seguenti parti e dura:
Parte d'esame
Tipo d'esame
Durata
Ponderazione
Capacita di pensare e agire in un'ottica
1 scritto
360 min.
2 imprenditoriale
Conduzione e acquisizione, garanzia e
2 ulteriore sviluppo della preparazione del scritto
180 min.
1 lavoro e dell'esecuzione
120 min.
Collaborazione e comunicazione
(incl. 60 min.
3 orale
1 convincente di preparazione)
Totale
660 min
Parte d'esame 1 "Capacita di pensare e agire in un'ottica imprenditoriale"
La parte d'esame 1 ha per oggetto i campi di competenze operative A (Organizzazione dell'azienda o dell'ambito di competenza), B (Direzione strategica dell'azienda o dell'ambito di competenza) e G (Agire con spirito imprenditoriale ed essere convincenti nell'ambiente professionale) e si svolge per iscritto. Le competenze operative vengono verificate mediante un caso di studio e alcune brevi descrizioni di casi.
Parte d'esame 2 "Conduzione e acquisizione, garanzia e ulteriore sviluppo della preparazione del lavoro e dell'esecuzione"
La parte d'esame 2 ha per oggetto i campi di competenze operative C (Gestione dei collaboratori), E (Garantire le attivita di acquisizione) e F (Assicurare e perfezionare la preparazione dei lavori e la loro esecuzione) e si svolge per iscritto. Le competenze operative vengono verificate per mezzo di brevi descrizioni di casi e simulazioni operative.
Parte d'esame 3 "Collaborazione e comunicazione convincente"
La parte d'esame 3 ha per oggetto i campi di competenze operative B (Direzione strategica dell'azienda o dell'ambito di competenza), D (Gestire la collaborazione all'interno e all'esterno dell'azienda) e G (Agire con spirito imprenditoriale ed essere convincenti nell'ambiente professionale) e si svolge in forma orale. Le competenze operative vengono verificate per mezzo di brevi descrizioni di casi, situazioni critiche e di un colloquio tecnico professionale.
5. 12 Ogni parte d'esame pu6 essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.
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5.2
Requisiti per l'esame
5.21
La commissione centrale emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.31 lett. b).
5.22
La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario gia conclusi e !'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non e consentito l'esonero dalle parti d'esame ehe secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.
6 Valutazione e attribuzione delle note
6.1
Disposizioni generali
La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.
6.2
Valutazione
6.21
Le voci di una parte d'esame vengono valutate con l'assegnazione di punti.
6.22
II punteggio derivante dalla somma dei punti attribuiti alle singole voci viene convertito nella nota dell'intera parte d'esame conformemente al punto 6.3. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformita con il punto 6.3.
6.23
La nota complessiva e data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame.
Essa e arrotondata a un decimale.
6.3
Valore delle note
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. II 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.
6.4
Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma
6.41
L'esame e superato se la nota complessiva e la nota di tutte le parti d'esame sono almeno pari a 4.0.
6.42 L'esame non e superato se il candidato a) non si ritira entro il termine previsto; b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi; d) deve essere escluso dall'esame.
6.43
La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno: a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame; b) il superamento o il mancato superamento dell'esame; c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.
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6.5
Ripetizione
6. 51
Chi non ha superato l'esame pu6 ripeterlo due volte.
6.52
La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali e stata fornita una prestazione insufficiente.
6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.
7 Diploma, titolo e procedura
7.1
Titolo e pubblicazione
7.11
II diploma federale e rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
7.12
1 titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
lmpresaria costruttrice con diploma federale / Impresario costruttore con diploma federale
Baumeisterin mit eidgenössischem Diplom / Baumeister mit eidgenössischem
Diplom
Entrepreneuse-construction avec diplöme federal / Entrepreneur-construction avec diplöme federal
Per la versione inglese si usa la dicitura:
Entrepreneur in Construction, Advanced Federal Diploma of Higher Education
7.13
1 nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
7.2
Revoca del diploma
7.21
La SEFRI pu6 revocare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di avviare una procedura penale.
7.22
Contra la decisione della SEFRI pu6 essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
7.3
Rimedi giuridici
7.31
Contra le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma pu6 essere inoltrato ricorso presse la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
7.32
In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contra la sua decisione pu6 essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
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8 Copertura delle spese d'esame
8.1
1 membri della commissione d'esame, i redattori d'esame e i periti vengono remunerati secondo le tariffe fissate dalla Societa Svizzera degli lmpresari-Costruttori.
8.2
Le associazioni promotrici si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
8.3
Al termine dell'esame la commissione centrale invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive
3 un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.
9 Disposizioni finali
9.1
Abrogazione del diritto previgente
II regolamento del 6 luglio 2011 concernente l'esame professionale superiore di impresaria costruttrice dipl. e impresario costruttore dipl. e abrogato.
9.2
Disposizioni transitorie
9.21
1 ripetenti in base al regolamento previgente del 6 luglio 2011 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2026.
9.22
Dopo il prima esame secondo il presente regolamento, chi e in possesso del diploma in base al diritto previgente e autorizzato ad avvalersi del titolo indicato al punto 7.12. Non vengono rilasciati nuovi diplomi.
9.3
Entrata in vigore
II presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° novembre 2024.
2 "Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions federales pour l'organisation d'examens professionnels federaux et d'examens professionnels federaux superieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr" (in francese e tedesco)
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10 Emanazione
Zurigo,
2 7. Sep. 2023
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.L-
-Luca Lardi
Marc Aurel Hunziker idente centrale
Vicedirettore, responsabile Formazione
Presidente
II presente regolamento d'esame e approvato.
Berna, 0--S / 1 O / L O 2 -
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
·,v
Remy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua
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REGOLAMENTO
per
l'esame professionale superiore di impresaria costruttrice / impresario costruttore 1
del
O5 OTT. 2023
Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:
1 Disposizioni generali
1.1
Scopo dell'esame
Obiettivo dell'esame professionale federale superiore e stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attivita professionale complessa e ehe comporta un elevato grado di responsabilita.
1.2
Profilo professionale
1.21
Campo d'attivita
Gli impresari costruttori dirigono e gestiscono le imprese di costruzioni o i relativi dipartimenti aziendali. Sviluppano le strategie dell'azienda o del dipartimento, pianificando e organizzando in particolare progetti edili complessi. A queste scopo conferiscono i lavori e gli incarichi da eseguire ai quadri responsabili e ad altri collaboratori o funzioni specializzate. Negoziano con clienti, fornitori, subappaltatori e con le autorita. Lavorano nei settori dell'edilizia, del genio civile e delle vie di traffico.
1.22
Principali competenze operative
Gli impresari costruttori sviluppano e verificano costantemente la strategia aziendale. Guidano e gestiscono le finanze aziendali, pianificando investimenti aziendali su infrastruttura e tecnologia.
Gli impresari costruttori stabiliscono obiettivi, condizioni quadro, risorse e misure per quanto riguarda l'organizzazione e l'attua-zione di leggi, prescrizioni e norme di costruzione, della sicurezza sul lavoro e tutela della salute, nonche in materia di protezione dell'ambiente in azienda o nella propria area di responsabilita.
1 In un'ottica di leggibilita e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile e impiegato per ambo i sessi.
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In virtu del loro ruolo dirigenziale, gli impresari costruttori stabiliscono le strategie in materia di personale e dirigono i collaboratori in azienda o nella propria area di responsabilita.
Gli impresari costruttori si informano su quali siano i clienti in linea con l'offerta dell'azienda ed elaborano strategie di acquisizione per raggiungerli. Gestiscono il processo di offerta decidendo quali offerte proporre e a quali condizioni. Offrono consulenza a clienti e altri soggetti coinvolti (architetti, ingegneri, committenti ecc.) su questioni economiche, tecniche ed ecologiche connesse ai progetti di costruzione.
Partendo dalle basi progettuali, gli impresari costruttori elaborano le linee guida concettuali soprattutto di progetti di costruzione complessi al fine di sviluppare diverse varianti per lo svolgimento dei lavori. Stabiliscono il fabbisogno relativo all'inventario aziendale e al materiale da costruzione e organizzano i relativi approvvigionamenti. Supportano e ottimizzano l'elaborazione di piani di esecuzione nei progetti di costruzione complessi. Guidano e controllano in tutta l'azienda l'esecuzione tecnica ed economica dei lavori e dei progetti da parte dei collaboratori incaricati.
Nel loro ruolo di dirigenti di azienda o di dipartimenti aziendali, gli impresari costruttori si presentano in modo professionale, sicuro e convincente. Si distinguono per capacita decisionale, capacita di pensare e agire in modo interconnesso e per determinazione. Nella quotidianita applicano tecniche, metodi e strumenti di lavoro efficaci e gestiscono le proprie risorse con consapevolezza. Sviluppano costantemente le proprie competenze e affrontano i processi di cambiamento con l'apertura e l'agilita necessarie.
1.23 Esercizio della professione
Gli impresari costruttori lavorano in imprese di costruzioni di varie dimensioni in un ambiente professionale ehe presenta delle sfide. Lavorano in prevalenza in ufficio. Sono responsabili dell'orientamento strategico aziendale, della gestione del personale, della gestione delle informazioni e delle conoscenze e della pianificazione di progetti di costruzione e lo fanno in modo convincente grazie a flessibilita, creativita e capacita innovativa. Collaborano con clienti, fornitori, collaboratori e funzioni specializzate, dovendone costantemente bilanciare le diverse esigenze. Nel fare ci6 mantengono sempre la mentalita imprenditoriale e tengono ben presente gli obiettivi aziendali stabiliti. Grazie alla loro capacita di riflessione e comunicazione, al loro saper pensare in modo interconnesso e alle ampie competenze gestionali, sono in grado di agire in modo orientato allo scopo anche in situa-zioni difficili, contribuendo a creare un ambiente di lavoro positivo e una buona cultura aziendale. Piu il mondo professionale si digitalizza e i processi vengono accelerati e automatizzati, piu il contatto umano rimane importante. Nella loro funzione dirigenziale gli impresari costruttori guidano i processi di cambiamento aziendali e fungono da referenti per i loro collaboratori, clienti e fornitori di servizi esterni.
1.24 Contributo della professione alla societa, all'economia, alla natura e alla cultura
Gli impresari costruttori forniscono un contributo importante alla creazione di valore all'interno dell'economia svizzera. Assicurano il rispetto e l'attuazione di prescrizioni ambientali durante l'esecuzione dei lavori. Contribuiscono alla sostenibilita, garantendo un metodo di costruzione rispettoso della natura e delle risorse.
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1.3
Organo responsabile
1. 31
L'organo responsabile e costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
,- SocietäSvizzera degJL-mpresari-Costruttori (SSIC) ····--
' Infra Suisse
1.32 L'organo responsabile e competente per tutta la Svizzera.
2 Organizzazione
2.1
Organismi responsabili
2.11
Per lo sviluppo e la garanzia della qualita, nonche per la preparazione e lo svolgimento degli esami federali, vengono creati i seguenti organismi: a) Commissione centrale b) Commissione d'esame
2.2
Commissione centrale
2.21
La commissione centrale ha funzioni di coordinamento ed e responsabile sia dello sviluppo sia della garanzia della qualita nonche del costante adeguamento degli esami federali alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Si compone di 7 membri. Le regioni linguistiche sono debitamente rappresentate.
1 membri sono:
Societa Svizzera degli Impresari
3 rappresentanti, tra cui il presidente della
1
Costruttori commissione centrale
--------- Infra Suisse
1 rappresentante in qualita di vicepresidente della commissione centrale
, Commissione d'esame
3 di cui un rappresentante ciascuno delle tre
1 regioni linguistiche, tra cui il presidente e il vicepresidente della commissione d'esame
II mandato dura 4 anni ed e rinnovabile.
2.22
1 rappresentanti delle associazioni vengono eletti dal Comitato centrale della rispettiva organizzazione responsabile; i rappresentanti della commissione d'esame vengono eletti dal
Comitato centrale della SSIC. La commissione centrale e in grado di deliberare se e presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parita di voti e il presidente a decidere.
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2.3
Compiti della commissione centrale
2.31
La commissione centrale: a) emana le direttive inerenti al presente regolamento e le aggiorna periodicamente; b) provvede costantemente allo sviluppo e alla garanzia della qualita dell'esame federale, in particolare all'aggiornamento del profilo di qualificazione in conformita con le esigenze del mercato del lavoro; c) nomina i membri della commissione d'esame conformemente al punto 2.42; d) stabilisce le tasse d'esame, si occupa della contabilita e approva il preventivo e il consuntivo.
lnoltre, si assume tutti i compiti, le responsabilita e le competenze non esplicitamente attribuiti alla commissione d'esame.
2.32
La commissione centrale pu6 delegare i compiti amministrativi alla segreteria esami FPS della SSIC. Le riunioni della commissione centrale possono svolgersi in videoconferenza.
2.4
Composizione della commissione d'esame
2.41
Tutti i compiti relativi allo svolgimento dell'esame e al rilascio del diploma sono affidati alla commissione d'esame composta da 7-9 rappresentanti delle aziende. Le tre regioni linguistiche devono essere rappresentate come segue:
1 Svizzera tedesca i 3 - 5 rappresentanti r·------
-- Svizzera francese
3 - 4 rappresentanti
Svizzera italiana
1 - 2 rappresentanti
II mandato dura 4 anni ed e rinnovabile.
2.42
II presidente e il vicepresidente della commissione d'esame vengono eletti dal Comitato centrale della SSIC. Tutti gli altri membri della commissione d'esame vengono eletti dalla commissione centrale.
2.43
La commissione d'esame si auto costituisce. Essa e in grado di deliberare se e presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti.
A parita di voti e il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.
2.5
Compiti della commissione d'esame
2.51
La commissione d'esame: a) stabilisce la data e il luogo d'esame; b) definisce il programma d'esame; c) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso; d) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega; e) decide l'ammissione all'esame e !'eventuale esclusione dallo stesso; f) decide il conferimento del diploma; g) tratta le domande e i ricorsi; h) si occupa della corrispondenza; i) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni; j) rende conto della sua attivita alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
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2.52
La commissione d'esame pu6: a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone; b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.
2.6
Svolgimento non pubblico / Vigilanza
2.61
L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. None pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame pu6 concedere delle deroghe.
2.62
La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.
3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese
3.1
Pubblicazione
3.11
L'esame e pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
3.12
La pubblicazione indica almeno: a) le date d'esame; b) la tassa d'esame; c) l'ufficio d'iscrizione; d) il termine d'iscrizione; e) le modalita di svolgimento dell'esame.
3.2 lscrizione
All'iscrizione devono essere allegati: a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione; c) indicazione dell'indirizzo professionale; d) l'indicazione della lingua d'esame; e) la copia di un documenta d'identita ufficiale con fotografia; f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)2.
3.3
Ammissione
3.31
All'esame e ammesso chi: a) e in possesso di un titolo conseguito mediante d' esame professionale, esame professionale superiore, una scuola universitaria superiore, un'universita o un diploma
SSS e dopo il relative conseguimento pu6 attestare almeno 3 anni di esperienza professionale come conduttore di lavori edili o in una posizione analoga nel settore dell'edilizia principale;
oppure
b) e in possesso di un attestato federale di capacita o di un attestato di maturita liceale e dopo il relativo conseguimento pu6 attestare almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioni, di cui almeno 3 come conduttore di lavori edili o in una posizione analoga nel settore dell'edilizia principale.
E fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 .
2 La base legale e contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la
SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.
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3.32 La deeisione in merito all'ammissione all'esame e eomunieata al eandidato per iseritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La deeisione negativa deve indieare la motivazione e i rimedi giuridiei.
3.4
Spese
3.41
II eandidato versa la tassa d'esame previa eonferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iserizione nel registro dei titolari di diploma nonehe !'eventuale eontributo alle spese per il materiale sono a earieo dei eandidati e vengono riseossi separatamente.
3.42 Ai eandidati ehe, eonformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini preseritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad aleun rimborso.
3.44
La tassa d'esame per i eandidati ripetenti e fissata dalla eommissione eentrale easo per easo, tenendo eonto delle parti d'esame da ripetere.
3.45
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assieurazione durante gli esami sono a earieo dei eandidati.
4 Svolgimento dell'esame
4.1
Convocazione
4. 11
L'esame ha luogo se, dopo la pubblieazione, almeno un eandidato adempie alle eondizioni d'ammissione.
4.12
1 eandidati possono essere esaminati in una delle tre lingue uffieiali: italiano, franeese o tedeseo.
4.13
1 eandidati sono eonvoeati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La eonvoeazione eontiene: a) il programma d'esame eon l'indieazione preeisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili ehe il eandidato e autorizzato ad usare e a portare eon se; b) l'eleneo dei periti.
4.14
Le riehieste di rieusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla eommissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La eommissione (:l'esame adotta le disposizioni neeessarie.
4.2
Ritiro
4.21
1 eandidati possono ritirare la propria iserizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
4.22 Traseorso questo termine, il ritiro deve essere giustifieato da motivi validi. Sono eonsiderati motivi validi: a) maternita; b) paternita; e) malattia e infortunio; d) lutto nella eerehia ristretta; e) servizio militare, eivile o di protezione eivile imprevisto.
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4.23
II candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
4.3
Mancata ammissione ed esclusione
4.31
1c andidati ehe, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
4.32
E escluso dall'esame chi: a) utilizza ausili non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame; c) tenta di ingannare i periti.
4.33
L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. II candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
4.4
Sorveglianza degli esami, periti
4.41
L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici e sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
4.42
La valutazione dei lavori d'esame scritti e effettuata da almeno due periti ehe determinano la nota congiuntamente.
4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
4.44
1 periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito puo aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.
4.5
Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note
4.51
La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona ehe rappresenta la SEFRI e invitata per tempo alla riunione.
4.52
1p arenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonche i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.
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5 Esame
5.1
Parti d'esame
5. 11
L'esame e costituito dalle seguenti parti e dura:
Parte d'esame
Tipo d'esame
Durata
Ponderazione
Capacita di pensare e agire in un'ottica
1 scritto
360 min.
2 imprenditoriale
Conduzione e acquisizione, garanzia e
2 ulteriore sviluppo della preparazione del scritto
180 min.
1 lavoro e dell'esecuzione
120 min.
Collaborazione e comunicazione
(incl. 60 min.
3 orale
1 convincente di preparazione)
Totale
660 min
Parte d'esame 1 "Capacita di pensare e agire in un'ottica imprenditoriale"
La parte d'esame 1 ha per oggetto i campi di competenze operative A (Organizzazione dell'azienda o dell'ambito di competenza), B (Direzione strategica dell'azienda o dell'ambito di competenza) e G (Agire con spirito imprenditoriale ed essere convincenti nell'ambiente professionale) e si svolge per iscritto. Le competenze operative vengono verificate mediante un caso di studio e alcune brevi descrizioni di casi.
Parte d'esame 2 "Conduzione e acquisizione, garanzia e ulteriore sviluppo della preparazione del lavoro e dell'esecuzione"
La parte d'esame 2 ha per oggetto i campi di competenze operative C (Gestione dei collaboratori), E (Garantire le attivita di acquisizione) e F (Assicurare e perfezionare la preparazione dei lavori e la loro esecuzione) e si svolge per iscritto. Le competenze operative vengono verificate per mezzo di brevi descrizioni di casi e simulazioni operative.
Parte d'esame 3 "Collaborazione e comunicazione convincente"
La parte d'esame 3 ha per oggetto i campi di competenze operative B (Direzione strategica dell'azienda o dell'ambito di competenza), D (Gestire la collaborazione all'interno e all'esterno dell'azienda) e G (Agire con spirito imprenditoriale ed essere convincenti nell'ambiente professionale) e si svolge in forma orale. Le competenze operative vengono verificate per mezzo di brevi descrizioni di casi, situazioni critiche e di un colloquio tecnico professionale.
5. 12 Ogni parte d'esame pu6 essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.
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5.2
Requisiti per l'esame
5.21
La commissione centrale emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.31 lett. b).
5.22
La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario gia conclusi e !'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non e consentito l'esonero dalle parti d'esame ehe secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.
6 Valutazione e attribuzione delle note
6.1
Disposizioni generali
La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.
6.2
Valutazione
6.21
Le voci di una parte d'esame vengono valutate con l'assegnazione di punti.
6.22
II punteggio derivante dalla somma dei punti attribuiti alle singole voci viene convertito nella nota dell'intera parte d'esame conformemente al punto 6.3. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformita con il punto 6.3.
6.23
La nota complessiva e data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame.
Essa e arrotondata a un decimale.
6.3
Valore delle note
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. II 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.
6.4
Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma
6.41
L'esame e superato se la nota complessiva e la nota di tutte le parti d'esame sono almeno pari a 4.0.
6.42 L'esame non e superato se il candidato a) non si ritira entro il termine previsto; b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi; c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi; d) deve essere escluso dall'esame.
6.43
La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno: a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame; b) il superamento o il mancato superamento dell'esame; c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.
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6.5
Ripetizione
6. 51
Chi non ha superato l'esame pu6 ripeterlo due volte.
6.52
La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali e stata fornita una prestazione insufficiente.
6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.
7 Diploma, titolo e procedura
7.1
Titolo e pubblicazione
7.11
II diploma federale e rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
7.12
1 titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
lmpresaria costruttrice con diploma federale / Impresario costruttore con diploma federale
Baumeisterin mit eidgenössischem Diplom / Baumeister mit eidgenössischem
Diplom
Entrepreneuse-construction avec diplöme federal / Entrepreneur-construction avec diplöme federal
Per la versione inglese si usa la dicitura:
Entrepreneur in Construction, Advanced Federal Diploma of Higher Education
7.13
1 nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
7.2
Revoca del diploma
7.21
La SEFRI pu6 revocare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di avviare una procedura penale.
7.22
Contra la decisione della SEFRI pu6 essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
7.3
Rimedi giuridici
7.31
Contra le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma pu6 essere inoltrato ricorso presse la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
7.32
In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contra la sua decisione pu6 essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.
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8 Copertura delle spese d'esame
8.1
1 membri della commissione d'esame, i redattori d'esame e i periti vengono remunerati secondo le tariffe fissate dalla Societa Svizzera degli lmpresari-Costruttori.
8.2
Le associazioni promotrici si fanno carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
8.3
Al termine dell'esame la commissione centrale invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive
3 un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.
9 Disposizioni finali
9.1
Abrogazione del diritto previgente
II regolamento del 6 luglio 2011 concernente l'esame professionale superiore di impresaria costruttrice dipl. e impresario costruttore dipl. e abrogato.
9.2
Disposizioni transitorie
9.21
1 ripetenti in base al regolamento previgente del 6 luglio 2011 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2026.
9.22
Dopo il prima esame secondo il presente regolamento, chi e in possesso del diploma in base al diritto previgente e autorizzato ad avvalersi del titolo indicato al punto 7.12. Non vengono rilasciati nuovi diplomi.
9.3
Entrata in vigore
II presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° novembre 2024.
2 "Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions federales pour l'organisation d'examens professionnels federaux et d'examens professionnels federaux superieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr" (in francese e tedesco)
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10 Emanazione
Zurigo,
2 7. Sep. 2023
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.L-
-Luca Lardi
Marc Aurel Hunziker idente centrale
Vicedirettore, responsabile Formazione
Presidente
II presente regolamento d'esame e approvato.
Berna, 0--S / 1 O / L O 2 -
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
·,v
Remy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua
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À propos de l'entreprise